MEDICI DI FAMIGLIA VISITE DOMICILIARI AI PAZIENTI COVID-19
avvocati per medici -sos avvocati
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) con sentenza n. 11991/2020, annullava alcuni provvedimenti regionali che investivano i medici di base di una funzione di assistenza domiciliare ai pazienti Covid spettante, in base all’art. 8 D.L. n. 14/2020 prima ed art. 4-bis D.L. n. 18/2020 (conv. in L.27/2020) poi, unicamente alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (c.d. USCA) istituite dal Legislatore nazionale d’urgenza proprio ed esattamente a questo scopo.
Statuiva che tale funzione avrebbe distratto i medici di base dal loro precipuo compito, che è quello di prestare l’assistenza ordinaria, a detrimento della concreta possibilità di assistere i tanti pazienti non Covid, molti dei quali affetti da patologie anche gravi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), con sentenza n. 8166/2020 pubblicata il 18.12.2020, ha annullato tale sentenza.
Dopo aver esaminato il senso della disposizione emergenziale ha ritenuto di non dover trarre dalle disposizioni in commento, un vero e proprio divieto per i medici di medicina generale di recarsi a domicilio per assistere i propri pazienti alle prese con il virus, come sostenuto dalla sentenza del TAR impugnata.
Tale interpretazione, ha riconosciuto, costituirebbe un grave errore esegetico, suscettibile di depotenziare la risposta del sistema sanitario alla pandemia e di provocare ulteriore e intollerabile disagio ai pazienti, che già affetti da patologie croniche, si vedrebbero (e si sono invero spesso visti), una volta colpiti dal virus, proiettati in una dimensione di incertezza e paura, e finanche abbandonati dal medico che li ha sempre seguiti.