Esenzione Vaccinale
Avvocati a difesa dei medici
Consiglio di Stato, 20 dicembre 2021, n. 8454 Rigetta il ricorso
Un medico convenzionato dichiarava il suo diritto ad essere esente dall’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 trasmettendo all’A.S. una certificazione attestante di essere affetto da patologie non oggetto di sperimentazione da parte di alcuna delle Case Farmaceutiche produttrici di vaccini anti-Covid.
L’A.S. riteneva che la certificazione prodotta “non è conforme alle modalità specificate al comma 2 dell’art. 4 del D.L. 1 Aprile 2021, n. 44 (specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale) e, pertanto, idonea all’omissione e/o al differimento della vaccinazione obbligatoria”, ed invitava il medico a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, indicando luogo, data ed orario di presentazione.
Accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, la Direzione Generale dell’AS sospendeva il rapporto dell’attività convenzionale del medico con decorrenza immediata e senza retribuzione.
Il medico adiva prima il TAR Lazio e poi il Consiglio di Stato al fine di vedere annullato il provvedimento.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) sul presupposto che la norma, nella sua formulazione testuale, attribuisce al medico di medicina generale il compito di attestare l’“accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”, ne ha dedotto che di tali elementi costitutivi della fattispecie di esonero deve darsi espressamente atto nella certificazione all’uopo rilasciata: l’“attestazione” delle “specifiche condizioni cliniche documentate”, quindi, non consiste nella mera dichiarazione della loro esistenza “ab externo”, essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle “specifiche condizioni cliniche documentate” sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al “pericolo per la salute” dell’interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne.